"A chiare lettere" - Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo (g.c.)

È sufficiente avere una qualche elementare conoscenza del diritto, senza dovere essere esperti cultori del diritto ecclesiastico e del diritto costituzionale, per sapere che il diritto di libertà religiosa appartiene al novero dei diritti inviolabili della persona, e che il diritto di erigere edifici di culto ne è peculiare elemento costitutivo, che appartiene al suo nucleo fondante. Chiese, sinagoghe, moschee, pagode, templi, edifici sacri di ogni genere sono il luogo deputato ed insieme privilegiato per l’esercizio del culto: ogni comunità religiosa deve godere di un’uguale libertà nella loro costruzione e gestione, ed ogni singolo fedele può esercitare liberamente il diritto di compiervi, in forma individuale o associata, i riti propri del suo credo.  

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