Una legge eguale per tutti in Vaticano: segnali di innesto di moderni principii di civiltà giuridica in un sistema a statuto feudale? - di Francesco Zanchini

L’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, nelle incarnazioni seguite alla prima legge sulle fonti del diritto del 1929, ha sempre, sostanzialmente, lasciata impregiudicata la questione se gli illeciti commessi dagli addetti ai dicasteri di Curia potessero essere perseguiti dagli organi della giustizia penale vaticana. Non è un caso che la corte di Cassazione abbia affrontato talora questo tema delicato (senza per altro risolverlo con la dovuta chiarezza) nei termini di un discrimine supremo tra la giurisdizione del minuscolo Stato e il sistema parallelo della giustizia canonica in spiritualibus; cioè delle magistrature istituite a norma dei cann. 1404 ss. CJC (cfr. cann. 1556 ss. del vecchio codice Gasparri) e regolate dai cann. 1717 ss. CJC (cfr. cann. 1933 ss. del vecchio codice). (Continua)