I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali - di Giovanni Cavallo, Valerio Borghesani

La Corte ha stabilito che un ministro di culto Testimone di Geova non può essere punito per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese mentre esercitava il proprio ruolo di ministro di culto. L’imputato, un ministro di culto (“anziano”) appartenente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, viene incriminato per reticenza in quanto, citato in qualità di testimone all'udienza dibattimentale nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia che vedeva coinvolta una coppia di coniugi ai quali egli aveva prestato assistenza spirituale, si rifiuta di rispondere ex art. 200 c.p.p., invocando a tale fine la rivestita qualifica di ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e la stretta connessione funzionale tra l'esercizio del proprio mistero religioso e l'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto dell'esame testimoniale. (continua)