Diritto concordatario versus diritto eurounitario: a chi spetta la primauté? (a margine della pronunzia della Corte di Giustizia del 27 giugno 2017, C-74/16, in tema di agevolazioni fiscali per le “attività economiche” della Chiesa) - di Angelo Licastro, Antonio Ruggeri

SOMMARIO: 1. La riproposizione da parte della Corte di Giustizia dello schema collaudato dell’“assorbimento” delle forme di rilevanza del fenomeno religioso nelle regole (e nelle logiche) del libero mercato - 2. La vicenda oggetto del rinvio pregiudiziale - 3. Le valutazioni di merito operate dalla Corte - 4. Le analogie con la vicenda italiana riguardante l’esenzione ICI/IMU degli immobili degli enti ecclesiastici cattolici non esclusivamente destinati a fini di culto - 5. I riflessi della sentenza sulla fiscalità agevolata degli enti ecclesiastici prevista dall’ordinamento italiano - 6. La questione dell’incidenza di tale tipo di controversie sulla clausola di salvaguardia dello status riconosciuto dal diritto nazionale alle Confessioni religiose (art. 17 TFUE) - 7. La “copertura” costituzionale della normativa di derivazione concordataria e il principio del primato del diritto dell’Unione - 8. Struttura internamente composita dell’identità dell’Unione, in seno alla quale si dà il principio del primato del diritto eurounitario come pure quello della salvaguardia dei principi fondamentali degli ordinamenti nazionali, e necessità che, caso per caso (e con la tecnica del bilanciamento), si raggiunga e tenga fermo l’equilibrio tra gli stessi - 9. Struttura parimenti composita dell’identità costituzionale dello Stato e modi di farla valere al momento (e per effetto) dell’ingresso in ambito interno di norme di origine esterna, alla luce del bisogno di affermazione di tutti i principi fondamentali (in ispecie, di quelli espressivi della coppia assiologica fondamentale di libertà e uguaglianza) - 10. Diritto concordatario versus diritto eurounitario: conflitto reale o apparente? - 11. Il significato della decisione qui annotata al piano delle relazioni istituzionali: verso una rimessa a punto del rinvio pregiudiziale e dell’equilibrio per il suo tramite raggiungibile tra la Corte dell’Unione e il giudice nazionale?