"A chiare lettere” - Transizioni • Adozione in casi particolari, coppie omogenitoriali, “preminente interesse del minore”: l’interpretazione del giudice della legittimità (di g. c.) - di Giuseppe Casuscelli

Il giudice della legittimità, svolgendo il suo normale, doveroso compito ermeneutico nell’esame delle fonti normative, ha circoscritto, con la sentenza che di seguito si riporta per esteso, “l’ampia latitudine” del contenuto normativo che è possibile attribuire alla disposizione, dettata dall’art. 44, comma 1, lett. d ), della legge n. 184 del 1983, sulla “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”. A chi potrà ritenere che la decisione sia frutto di un’indebita supplenza in una materia affidata alla discrezionalità del Parlamento si dovrà replicare che spetta al giudice, e alla Corte di Cassazione in particolare, osservare sia il canone della totalità ermeneutica sia il divieto di denegare giustizia ( non liquet ), per concorrere all’attuazione del valore costituzionale dell’uniforme applicazione della legge, Un impegno, questo, tanto più doveroso e vincolante qualora il legislatore si sottragga di proposito al compito di dettare discipline per l’adeguata tutela degli interessi emersi nella società e consolidatisi nel tempo. Discipline che siano al passo con l’evoluzione dell’ordinamento democratico; che sviluppino i principi costituzionali di tutela delle formazioni sociali, di uguaglianza, di solidarietà, ecc.; che assistano e promuovano tutte le situazioni giuridiche soggettive implicate dalla mala sorte di appartenere alla categoria dei diritti “inattuati”.